Gentili Clienti ,
il 2020 introduce diverse novità nel settore delle accise. Riteniamo di fare cosa gradita riportandovi le nuove disposizioni per l’esercizio di depositi privati/industriali di carburanti.
Il Decreto 124 del 26/10/2019 modifica l’articolo 25 del Testo Unico delle Accise ed in particolare l’art 25 comma 2 lettera a) e c).
L’art 25 comma 2 lettera a) e c) definisce la tipologia e la soglia quantitativa di prodotto energetico per il quale l’esercente il deposito è obbligato a denunciarne l’esercizio.
In particolare l’esercente deve fare denunzia al proprio Ufficio delle Dogane qualora già disponga o voglia disporre di un:
– deposito di prodotto energetico per uso privato, agricolo ed industriale per una capacità superiore a 10 mc
– deposito di carburanti dotato di apparecchiatura per distribuzione automatica per usi privati, agricoli od industriale collegato a serbatoi per una capacità complessiva superiore a 5 mc
Il legislatore abbassa i limiti per i quali è obbligatoria la denuncia di esercizio di deposito all’Ufficio delle Dogane che erano stabiliti in 10 mc per i distributori privati e 25 mc per gli altri depositi per usi agricoli privati industriali.
Pur rimanendo inalterati gli adempimenti per i depositi con gli stoccaggi superiori a 10mc e 25 mc, per i quali insisteva già l’obbligo di denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico, per i depositi più piccoli detti “Depositi Minori” insistono nuovi obblighi contabili.
L’art 2 della determinazione Prot. 240433/RU del 27/12/2019 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le modalità della tenuta della contabilità dei Depositi Minori che schematizziamo così:
1. Il Registro potrà essere tenuto in forma elettronica stampato su carta senza vidimazione in modalità conformi e accolte dall’Ufficio competente al momento della denuncia.
2. Il Registro ha validità pari alla durata della licenza di esercizio.
3. La contabilità è tenuta distintamente per tipologia di prodotto energetico detenuto.
4. L’obbligo di scritturazione per gli attuali esercenti depositi minori in attesa dell’accoglimento della denuncia è a decorrere dal 1* giorno del quarto mese successivo alla data della pubblicazione della determinazione doganale.
5. Per ciascun prodotto energetico la giacenza iniziale è rilevata in autonomia dall’esercente il deposito rilevata alle 00.00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione doganale.
6. Le scritturazioni di carico a deposito sono effettuate non oltre le ore 9.00 del giorno seguente alla ricezione.
7. Le scritturazioni di scarico possono essere settimanali cumulative per ciascun prodotto e qualora il distributore sia dotato di totalizzatore anche riepilogativa mensile.
8. Ogni anno entro il secondo mese successivo all’anno di riferimento l’esercente trasmetterà via PEC all’Ufficio delle Dogane i dati di contabilità.
9. La contabilità, i dati del registro sono resi disponibili agli organismi di controllo per le eventuali risultanze inventariali.
10. Il registro e la relativa documentazione contabile a corredo è conservata per i cinque anni successivi alla data di scritturazione.